Nexum: differenze tra le versioni

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Con l'accettazione del ''nexum'' il debitore forniva come garanzia di un prestito l'asservimento di se stesso - o di un membro della sua famiglia su cui avesse la potestà (un figlio ad esempio) - in favore del creditore fino all'estinzione del debito.
Con l'accettazione del ''nexum'' il debitore forniva come garanzia di un prestito l'asservimento di se stesso - o di un membro della sua famiglia su cui avesse la potestà (un figlio ad esempio) - in favore del creditore fino all'estinzione del debito.
Il "nexum" trovò spesso applicazione anche come "negotium imaginarium": in questo caso il "nexus" chiedeva al creditore di un proprio debito rimasto insoluto di accettare la propria persona in qualità di "nexus"; questo accadeva perché nel sistema processuale roamano arcaico il soggetto insolvente "iudicatus" era suscettibile di "addictio" definitiva al creditore, il quale poteva ridurlo in schiavitù od ucciderlo.
Il "nexum" trovò spesso applicazione anche come "negotium imaginarium": in questo caso il "nexus" chiedeva al creditore di un proprio debito rimasto insoluto di accettare la propria persona in qualità di "nexus"; questo accadeva perché nel sistema processuale romano arcaico il soggetto insolvente "iudicatus" era suscettibile di "addictio" definitiva al creditore, il quale poteva ridurlo in schiavitù od ucciderlo.


L'estinzione del debito poteva avvenire con il pagamento in contanti, in beni oppure con servizi prestati per un determinato tempo che, naturalmente veniva fissato in relazione al debito.
L'estinzione del debito poteva avvenire con il pagamento in contanti, in beni oppure con servizi prestati per un determinato tempo che, naturalmente veniva fissato in relazione al debito.

Versione delle 19:00, 20 gen 2010

Il Nexum era una forma di garanzia, forse la più solenne che fosse prevista nell'ordinamento legale di Roma ed era stato codificato in forma scritta nelle Leggi delle XII tavole.

(LA)

«Cum nexum faciet mancipiumque, uti lingua nuncupassit, ita ius esto.»

(IT)

«Quando qualcuno fa un accordo o un trasferimento lo annuncia oralmente, gli sarà data ragione.»

La sua solennità probabilmente derivava dal fatto che le garanzie sottintese al nexum erano della massima delicatezza per chi vi si sottoponeva.

Con l'accettazione del nexum il debitore forniva come garanzia di un prestito l'asservimento di se stesso - o di un membro della sua famiglia su cui avesse la potestà (un figlio ad esempio) - in favore del creditore fino all'estinzione del debito. Il "nexum" trovò spesso applicazione anche come "negotium imaginarium": in questo caso il "nexus" chiedeva al creditore di un proprio debito rimasto insoluto di accettare la propria persona in qualità di "nexus"; questo accadeva perché nel sistema processuale romano arcaico il soggetto insolvente "iudicatus" era suscettibile di "addictio" definitiva al creditore, il quale poteva ridurlo in schiavitù od ucciderlo.

L'estinzione del debito poteva avvenire con il pagamento in contanti, in beni oppure con servizi prestati per un determinato tempo che, naturalmente veniva fissato in relazione al debito.

In genere, d'altronde, il nexus portava alla schiavitù perpetua di chi vi era sottoposto per le ovvie implicazioni dell'operatività di chi era asservito. Non potendo gestire la propria vita in modo da allargare i guadagni diventava sempre più difficile all'asservito poter raccogliere le somme necessarie a pagare il riscatto.

Probabilmente per la rarità dell'evento la manomissione del soggetto avveniva in forma solenne e celebrata davanti alle magistrature della città. Si parlava, in questo caso di solutio per aes et libram.

Nel 352 l'azione dei mensari nominati dai consoli Publio Valerio Publicola e Gaio Marcio Rutulo limitarono l'azione del nexum il cui istituto, a Roma pare sia stato abolito nel 312 a.C. dopo che già dal 342 a.C. Appio Claudio Cieco aveva posto mano ad una prima riforma per favorire il reclutamento di truppe durante le Guerre sannitiche.

Residui nel diritto

Fino alla fine del 1800, tale tipo di contratto era ancora praticato in Romagna. Solitamente il creditore era un imprenditore agricolo che forniva derrate alimentari a una famiglia economicamente disagiata che viveva in città. Era usanza che il debito venisse estinto, dal padre, mandando un figlio a lavorare ed abitare presso l' agricoltore, fino al termine convenuto dalle parti. Solo nelle festività di natale e pasqua il figlio poteva ritornare in famiglia.[senza fonte]