Modifica di Anticresi
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È un particolare contratto di garanzia dell'esazione e della realizzazione del credito, regolato dagli articoli dal 1960 al 1964 del codice civile. |
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==Storia== |
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==Struttura, funzione e disciplina== |
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Con questo contratto il debitore |
Con questo contratto il debitore od un terzo si obbliga a consegnare al creditore un [[immobile]] a garanzia della realizzazione del suo [[credito]]: il fine che si persegue è quello per il quale il creditore percepisca i [[frutti]] del bene concesso (per un massimo di dieci anni, che è il termine legale del contratto in difetto di diversa pattuizione) imputandoli dapprima agli [[interessi]], qualora dovuti, e infine al capitale. Se oggetto del contratto è un edificio, i frutti dei quali il creditore godrà saranno costituiti dal canone di [[locazione]] (infatti, il creditore anticretico può stipulare un contratto di locazione avente ad oggetto il bene ottenuto per anticresi) o dal canone di mercato (qualora decida di abitare lui stesso l'immobile ricevuto). |
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L'anticresi è dunque un [[contratto consensuale]] con effetti obbligatori, che fonda in capo al creditore anticretico un [[diritto personale di godimento]]. Il contratto |
L'anticresi è dunque un [[contratto consensuale]] con effetti obbligatori, che fonda in capo al creditore anticretico un [[diritto personale di godimento]]. Il contratto va trascritto per essere opponibile ai terzi, tra i quali gli acquirenti dal concedente o i suoi creditori: se l'anticresi non viene trascritta prima del [[pignoramento]] del bene che ha per oggetto, si applicherà il principio generale e quindi il bene stesso sarà aggredibile dal creditore pignoratizio procedente. |
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Il creditore anticretico, salvo patto contrario, deve pagare i tributi annui ed i pesi gravanti sull'immobile ricevuto, e deve amministrarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. Può anche restituire l'immobile al debitore, a meno che non abbia rinunciato preventivamente a questa facoltà. Il codice civile (art. 1963) ribadisce per l'anticresi il divieto del [[patto commissorio]], stabilendo la sanzione della [[ |
Il creditore anticretico, salvo patto contrario, deve pagare i tributi annui ed i pesi gravanti sull'immobile ricevuto, e deve amministrarlo con la diligenza del buon padre di famiglia. Può anche restituire l'immobile al debitore, a meno che non abbia rinunciato preventivamente a questa facoltà. Il codice civile (art. 1963) ribadisce per l'anticresi il divieto del [[patto commissorio]], stabilendo la sanzione della [[nullità]] per ogni patto, anche successivo alla stipula del contratto, con il quale si stabilisce il passaggio in proprietà del bene al creditore anticretico in caso d'inadempimento del debitore. |
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Per l'anticresi è richiesta la forma scritta ''ad substantiam'' (art. 1350 c.c., n. 7). |
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==Differenze con l'ipoteca== |
==Differenze con l'ipoteca== |
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La differenza fra le due figure è marcata. L'[[ipoteca]] non richiede che il possesso del bene immobile passi al creditore: anzi, di regola il possesso resta in capo al debitore, che gode anche dei frutti del bene ipotecato. Inoltre, l'ipoteca è |
La differenza fra le due figure è marcata. L'[[ipoteca]] non richiede che il possesso del bene immobile passi al creditore: anzi, di regola il possesso resta in capo al debitore, che gode anche dei frutti del bene ipotecato. Inoltre, l'ipoteca è un [[diritto reale]], che attribuisce al creditore ipotecario una posizione di privilegio rispetto agli altri creditori, consistente nella possibilità di soddisfarsi con preferenza sul ricavato della vendita del bene sottoposto a garanzia; l'anticresi è invece un diritto derivante da un contratto e dunque produce un rapporto obbligatorio. |
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== Bibliografia == |
== Bibliografia == |
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De Luca, Cogliandro, D'Auria, Ronza, ''Dei singoli contratti'', Giuffrè, [[Milano]], [[2002]] |
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Tucci, voce "Anticresi", in Digesto discipline privatistiche Sez. Civ., I, Utet, Torino 1987 |
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* [[Paolo Zatti]], [[Vittorio Colussi]] "''Lineamenti di Diritto Privato''" tredicesima edizione con la collaborazione di [[Arianna Fusaro]], [[CEDAM]] |
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* [[Andrea Torrente]], [[Piero Schlesinger]], "''Manuale di Diritto Privato''" ventiduesima edizione, a cura di [[Franco Anelli (rettore)|Franco Anelli]] e Carlo Granelli |
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{{Contratto (ordinamento italiano)}} |
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{{Portale|diritto|economia}} |
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[[Categoria:Diritto commerciale]] |
[[Categoria:Diritto commerciale]] |
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[[ca:Contracte d'anticresi]] |
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[[en:Antichresis]] |
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[[es:Anticresis]] |
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[[pt:Anticrese]] |
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[[ru:Антихреза]] |