Diritto positivo: differenze tra le versioni

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* Ferrando Mantovani, ''Diritto Penale'', Padova, Cedam, 1992. ISBN 88-13-17466-7.
* Ferrando Mantovani, ''Diritto Penale'', Padova, Cedam, 1992. ISBN 88-13-17466-7.
* Fiandaca-Musco, ''Diritto Penale - Parte Generale'' (4ª ed. Zanichelli)
* Fiandaca-Musco, ''Diritto Penale - Parte Generale'' (4ª ed. Zanichelli)
* Roberto Garofoli, ''Manuale di Diritto Penale - Parte generale'', [[Milano]], [[2003]]
* Roberto Garofoli, ''Manuale di Diritto Penale - Parte generale'', [[Milano]], 2003
* Francesco Antolisei, ''Manuale di Diritto Penale - Parte Generale'' (16ma ed. Giuffrè Editore 2003)
* Francesco Antolisei, ''Manuale di Diritto Penale - Parte Generale'' (16ma ed. Giuffrè Editore 2003)
* Nicola Bartone, ''Diritto penale Italiano: Giurisprudenza e ottica europea. Attuale e nuova codificazione'', Padova, Cedam, 2007.
* Nicola Bartone, ''Diritto penale Italiano: Giurisprudenza e ottica europea. Attuale e nuova codificazione'', Padova, Cedam, 2007.

Versione delle 20:14, 27 apr 2014

Il Diritto positivo (jus in civitate positum) è il diritto vigente in un determinato ambito politico-territoriale in un determinato spazio di tempo, posto dal potere sovrano dello Stato mediante norme generali ed astratte contenute dalle "leggi", nonché disposizioni concrete ed individuate di carattere "regolamentare-amministrativo".
La spinta verso la preminenza dell'attività di legislazione (e cioè la produzione di leggi) rispetto a quella data dalla normazione di natura amministrativa è un movimento storico universale ed irreversibile, legato immediatamente alla formazione dello "Stato di diritto" che, appunto, viene a sancire la preminenza della legge (formata dal Parlamento), rispetto agli atti emanati dal Potere esecutivo.
Questa spinta nasce dall'esigenza di:

  • salvaguardare il cittadino, soprattutto nei suoi diritti pubblici soggettivi, dai possibili arbìtri del Potere esecutivo, con il sottordinare l'efficacia degli atti di quest'ultimo a quelli emananti da un organo rappresentativo quale il Parlamento.
  • dare un ordinamento razionale e certo alla società attraverso norme generali, coerenti e fra loro gerarchicamente coordinate.
  • trasformare la società tramite le leggi che la governano.

Storia

Nelle società antecedenti alla formazione dello Stato moderno (dunque fino agli inizi del XIX secolo) le fonti di produzione giuridica erano plurime e non esistendo un preciso sistema delle fonti, una controversia, a tutto scapito del principio di certezza del diritto, poteva essere indifferentemente giudicata a seconda delle disposizioni del diritto romano, del diritto canonico, del diritto feudale, della lex mercatorum, degli Statuti locali, delle leggi, delle consuetudini, della giurisprudenza e dell'equità. In tale assetto, il giudice, spesso, non era ancora un vero e proprio funzionario dello Stato, ma un professionista assunto a svolgere le sue funzioni dalla Città o dalla specifica corporazione. Con il formarsi dello Stato moderno, il giudice diviene un vero e proprio dipendente dello Stato che, a seguito delle riforme dell'assetto giuridico di modello napoleonico, giunge ad arrogare a sé il ruolo di unica fonte del diritto, o almeno di quella dotata di maggiore effettività e, quindi, di posizione gerarchicamente predominante rispetto a tutte le altre.

Bibliografia

  • Antonio Pagliaro, Il reato: parte generale, Milano, Giuffrè, 2007.
  • Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 88-13-17466-7.
  • Fiandaca-Musco, Diritto Penale - Parte Generale (4ª ed. Zanichelli)
  • Roberto Garofoli, Manuale di Diritto Penale - Parte generale, Milano, 2003
  • Francesco Antolisei, Manuale di Diritto Penale - Parte Generale (16ma ed. Giuffrè Editore 2003)
  • Nicola Bartone, Diritto penale Italiano: Giurisprudenza e ottica europea. Attuale e nuova codificazione, Padova, Cedam, 2007.

Voci correlate

Collegamenti esterni

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