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Mandato legale

Su incarico della Confederazione e in conformità con le diverse basi legali, MeteoSvizzera fornisce servizi meteorologici e climatologici per la protezione e il benessere della Svizzera.

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legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet, RS 429.1). Tra questi compiti vi sono in prima linea il rilevamento permanente di dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero (art. 1 lett. a LMet). Questi dati costituiscono la base per ulteriori attività centrali, come ad esempio le allerte maltempo per la popolazione e le autorità (art. 1 lett. c LMet), l’approntamento di informazioni climatologiche (art. 1 lett. e LMet), la messa a disposizione di previsioni meteorologiche per la collettività (art. 1 lett. h LMet) e il sostegno ad altre autorità nel sorvegliare la radioattività e altri inquinanti atmosferici nell’atmosfera (art. 1 lett. f LMet e art. 10 Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari, RS 732.33). Per adempiere i suoi compiti MeteoSvizzera esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati alla pratica (art. 1 lett. g LMet) e mantiene una stretta collaborazione con gli istituti svizzeri di ricerca.

Nel quadro di questi compiti legali, nell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet, RS 429.11) il Consiglio federale definisce un’offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche.

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I compiti principali di MeteoSvizzera sono stabiliti dalla legge federale sulla meteorologia e la climatologia (LMet, RS 429.1). Tra questi compiti vi sono in prima linea il rilevamento permanente di dati meteorologici e climatologici su tutto il territorio svizzero (art. 1 lett. a LMet). Questi dati costituiscono la base per ulteriori attività centrali, come ad esempio le allerte maltempo per la popolazione e le autorità (art. 1 lett. c LMet), l’approntamento di informazioni climatologiche (art. 1 lett. e LMet), la messa a disposizione di previsioni meteorologiche per la collettività (art. 1 lett. h LMet) e il sostegno ad altre autorità nel sorvegliare la radioattività e altri inquinanti atmosferici nell’atmosfera (art. 1 lett. f LMet e art. 10 Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari, RS 732.33). Per adempiere i suoi compiti MeteoSvizzera esegue progetti di ricerca e di sviluppo orientati alla pratica (art. 1 lett. g LMet) e mantiene una stretta collaborazione con gli istituti svizzeri di ricerca.

Nel quadro di questi compiti legali, nell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet, RS 429.11) il Consiglio federale definisce un’offerta di base di prestazioni meteorologiche e climatologiche.

legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA, RS 172.019), in vigore dal 1° gennaio 2024, le unità amministrative della Confederazione rendono accessibili al pubblico i loro dati che raccolgono o generano per l’adempimento dei propri compiti legali e che sono registrati in forma elettronica e strutturati in collezioni. Per l’introduzione di questo principio dei dati pubblici aperti (Open Government Data - OGD) viene concesso loro un periodo di tre anni (art. 19 cpv. 1 LMeCA).

Presso MeteoSvizzera, per l’attuazione legale della LMeCA è necessaria una revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet, RS 429.11), per la quale è stata effettuata una consultazione nel 2023. Le misure tecniche e organizzative necessarie per l'introduzione del principio dei dati pubblici aperti a MeteoSvizzera sono oggetto di un progetto interno.

Secondo il calendario attuale, i dati meteorologici e climatologici di MeteoSvizzera dovrebbero essere disponibili successivamente a partire dal 2025 via opendata.swiss. Tuttavia, il rispetto di questo calendario dipende dalla disponibilità delle corrispondenti risorse.

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Secondo l’articolo 10 capoverso 1 della legge federale concernente l’impiego di mezzi elettronici per l’adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA, RS 172.019), in vigore dal 1° gennaio 2024, le unità amministrative della Confederazione rendono accessibili al pubblico i loro dati che raccolgono o generano per l’adempimento dei propri compiti legali e che sono registrati in forma elettronica e strutturati in collezioni. Per l’introduzione di questo principio dei dati pubblici aperti (Open Government Data - OGD) viene concesso loro un periodo di tre anni (art. 19 cpv. 1 LMeCA).

Presso MeteoSvizzera, per l’attuazione legale della LMeCA è necessaria una revisione totale dell’ordinanza sulla meteorologia e la climatologia (OMet, RS 429.11), per la quale è stata effettuata una consultazione nel 2023. Le misure tecniche e organizzative necessarie per l'introduzione del principio dei dati pubblici aperti a MeteoSvizzera sono oggetto di un progetto interno.

Secondo il calendario attuale, i dati meteorologici e climatologici di MeteoSvizzera dovrebbero essere disponibili successivamente a partire dal 2025 via opendata.swiss. Tuttavia, il rispetto di questo calendario dipende dalla disponibilità delle corrispondenti risorse.

(Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione, OSMFP, RS 520.17). In collaborazione con la Centrale nazionale d’allarme CENAL, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione costituisce inoltre l’organizzazione d’intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 2 Ordinanza sulla protezione della popolazione, OPPop, RS 520.12).

Nel quadro dell’OPPop, come pure dell’ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (OPE, RS 732.33), MeteoSvizzera fornisce alle autorità competenti dati meteorologiche di misura e di previsione in tempo reale, previsioni specifiche e calcoli di diffusione (art. 2 cpv. 4 lett. a e art. 14 OPPop).

In qualità di membro del Comitato direttivo Intervento pericoli naturali LAINAT, MeteoSvizzera gestisce il portale sui pericoli naturali destinato alla popolazione (art. 3 cpv. 2 e 5 OPPop) ed è competente per le allerte in caso di fenomeni meteorologici pericolosi (art. 23 OPPop).

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MeteoSvizzera è membro dello Stato maggiore federale Protezione della popolazione, che è responsabile sia delle attività di preparazione sia della la gestione di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione (Ordinanza sullo Stato maggiore federale Protezione della popolazione, OSMFP, RS 520.17). In collaborazione con la Centrale nazionale d’allarme CENAL, lo Stato maggiore federale Protezione della popolazione costituisce inoltre l’organizzazione d’intervento in caso di pericolo dovuto a un aumento della radioattività (art. 2 Ordinanza sulla protezione della popolazione, OPPop, RS 520.12).

Nel quadro dell’OPPop, come pure dell’ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (OPE, RS 732.33), MeteoSvizzera fornisce alle autorità competenti dati meteorologiche di misura e di previsione in tempo reale, previsioni specifiche e calcoli di diffusione (art. 2 cpv. 4 lett. a e art. 14 OPPop).

In qualità di membro del Comitato direttivo Intervento pericoli naturali LAINAT, MeteoSvizzera gestisce il portale sui pericoli naturali destinato alla popolazione (art. 3 cpv. 2 e 5 OPPop) ed è competente per le allerte in caso di fenomeni meteorologici pericolosi (art. 23 OPPop).

servizio meteorologico designato e quindi è una componente della sicurezza aerea monopolizzata della Svizzera (art. 1 lett. d LMet e art. 9c Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea, RS 748.132.1). Ulteriori informazioni su questo importante compito sono disponibili qui.

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MeteoSvizzera è il servizio meteorologico designato e quindi è una componente della sicurezza aerea monopolizzata della Svizzera (art. 1 lett. d LMet e art. 9c Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea, RS 748.132.1). Ulteriori informazioni su questo importante compito sono disponibili qui.

ordinanza sul coordinamento del servizio meteorologico (RS 520.13). Il servizio comprende:

  • l’assicurazione del flusso d’informazioni meteorologiche verso gli organismi di condotta civili e militari in situazioni particolari e straordinarie;
  • la raccolta dei dati necessari per la fornitura dei diversi prodotti del servizio meteorologico;
  • l’assicurazione dell’utilizzo comune e lo scambio delle infrastrutture e dei dati meteorologici civili e militari esistenti, come anche delle rispettive risorse;
  • il coordinamento dell’istruzione tecnica in ambito militare e civile.
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La dipendenza dalle condizioni meteorologiche riveste un ruolo decisivo in caso di catastrofi tecnologiche o naturali, come anche nelle operazioni militari. Il Settore coordinato meteo fornisce informazioni meteorologiche a tutti gli organi civili e militari interessati in tali situazioni. MeteoSvizzera coordina questa collaborazione con l’esercito e l’Ufficio federale della protezione della popolazione UFPP, ai sensi dell’ordinanza sul coordinamento del servizio meteorologico (RS 520.13). Il servizio comprende:

  • l’assicurazione del flusso d’informazioni meteorologiche verso gli organismi di condotta civili e militari in situazioni particolari e straordinarie;
  • la raccolta dei dati necessari per la fornitura dei diversi prodotti del servizio meteorologico;
  • l’assicurazione dell’utilizzo comune e lo scambio delle infrastrutture e dei dati meteorologici civili e militari esistenti, come anche delle rispettive risorse;
  • il coordinamento dell’istruzione tecnica in ambito militare e civile.