Abitualità
L'abitualità nel Reato è stabilita dall'art. 102-103 cp:
L'art. 102 prevede l'Abitualità Presunta, che si ha quando il reo:
- riporti una condanna alla reclusione, in misura superiore complessivamente a 5 anni per 3 delitti non colposi, della stessa indole, commessi non contestualmente entro 10 anni.
- riporti un'altra condanna per un delitto non colposo, della stessa indole e commesso entro 10 anni successivi all'ultimo dei delitti precedenti.
Con la legge 663/86 all'art. 31 ha previsto che l'irrogazione di una misura di sicurezza deve essere necessariamente preceduta dall'aceertamento della pericolosità sociale del reo. Fiandaca Musco ritiene che questas norma abbia tacitamente abrogato l'abitualità presunta dell'art. 102.
L'abitualità ritenuta dal giudice (art. 103 cp) si ha quando:
- il reo è stato condannato per 2 delitti non colposi;
- riporta un'altra condanna per delitto non colposo;
- il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del reo e delle altre circostanze indicate dall'art. 133, ritiene che il colpevole è "dedito al delitto".
Ha natura costitutiva.
Per le contravvenzioni l'abitualità non è mai presunta, ma deve essere dichiarata dal giudice (Art. 104). Ricorre quando:
- il reo è stato condannato all'arresto per 3 contravvenzioni della stessa indole;
- riporta un'altra condanna per una contravvenzione della stessa indole;
- il giudice, tenuto conto della specie e della gravità dei reati, del tempo entro il quale sono stati commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole.
Conseguenze dell'abitualità sono:
- applicazione delle misure di sicurezza dell'assegnazione a una colonia agricola o casa di lavoro per la durata minima di 2 anni.