Arma propria

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Con arma propria, in Italia, si indica qualsiasi oggetto la cui funzione primaria sia l'offesa alla persona.

Caratteristiche e classificazione

A differenza delle armi improprie che hanno diversa destinazione d'uso ma che sono potenzialmente pericolose e dannose, si possono avere diverse categorie di armi proprie, ad esempio: le armi da sparo, le armi bianche, i congegni esplodenti e le armi chimiche. Sono considerate armi proprie quelle cui si fa riferimento negli articoli 585 e 704 del codice penale italiano, nell'articolo 30 del TULPS e nella legge 18 aprile 1975, n. 110.

Sono da considerarsi armi proprie:

Le armi da fuoco proprie possono inoltre dividersi in base all'articolo 1 della legge 110/1975 come segue:

  • Armi comuni da sparo (tutte le armi da fuoco corte o lunghe, a canna rigata o liscia, ad uno o più colpi ed a ripetizione manuale o semiautomatica). Di esse è concessa la detenzione o il porto al cittadino che ne abbia titolo (detenzione domestica, porto d'arma per difesa personale, per uso sportivo o per caccia);
  • Armi da guerra (parti di esse, le relative cartucce, armi con spiccata potenzialità d'offesa come quelle a ripetizione automatica, artiglierie, bombe o loro componenti, aggressivi chimici, congegni bellici di ogni natura);
  • Armi tipo guerra (tutte quelle che non rientrano tra le armi da guerra ma possono utilizzare lo stesso munizionamento o hanno la possibilità di eseguire il tiro a ripetizione automatica - cioè a raffica, o che presentano le caratteristiche balistiche o di impiego tipiche delle armi da guerra).

Bibliografia

  • AA.vv., “Enciclopedia Universale Rizzoli Larousse”, Milano, Rizzoli, 1971
  • Musciarelli L., Dizionario delle Armi, Milano, Oscar Mondadori, 1978

Voci correlate

Collegamenti esterni