Ratifica (ordinamento civile italiano)
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La ratifica è un negozio unilaterale e recettivo con cui il rappresentato conferisce efficacia al negozio giuridico compiuto precedentemente in suo nome dal rappresentante, senza che questi ne avesse il potere (art. 1399 c.c.).[1][2]
Ratio
[modifica | modifica wikitesto]Tale istituto giuridico nasce per supplire ad un negozio giuridico contratto dal rappresentante, in nome e per conto del rappresentato, senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli (art. 1398 c.c.)
Forma ed effetti
[modifica | modifica wikitesto]La ratifica deve rivestire la stessa forma prescritta dalla legge per la stipulazione del negozio giuridico delegato. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti acquisiti dai terzi.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Manuale di diritto privato, 1995, pag. 209.
- ^ Enciclopedia del diritto XXXVIII, 1987, pag. 688 e seg.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Romano, Francesco, La ratifica nel diritto privato, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2015. http://id.sbn.it/bid/CFI0913110
- U. Natoli, voce "Rappresentanza" (dir. priv.), in Enciclopedia del diritto, XXXVIII, Milano, 1987.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Controllo di autorità | Thesaurus BNCF 18167 |
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